Sez. 2, Sentenza n. 1587 del 23/05/1972 (Rv. 358343 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - IN GENERE - APPLICABILITA IN MATERIA DI CONDOMINIO - CONDIZIONI - MODIFICAZIONI O AGGIUNTE AD UN MURO PERIMETRALE COMUNE DA PARTE DI UN CONDOMINO - VIOLAZIONE DEI LIMITI PREVISTI NELL'ART 1102 COD CIV - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - IN GENERE - APPLICABILITA IN MATERIA DI CONDOMINIO - CONDIZIONI - MODIFICAZIONI O AGGIUNTE AD UN MURO PERIMETRALE COMUNE DA PARTE DI UN CONDOMINO - VIOLAZIONE DEI LIMITI PREVISTI NELL'ART 1102 COD CIV - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Le norme sulle distanze legali si rendono applicabili anche in materia di condominio degli edifici ogni qualvolta uno dei condomini, volgendo l'uso delle parti comuni dell'edificio a profitto del piano di sua esclusiva proprieta, incorra nella violazione dei diritti degli altri condomini sui beni di proprieta esclusiva garantiti dalla disciplina delle distanze legali. Da cio consegue che, dovendosi stabilire se le modificazioni o le aggiunte praticate da uno dei condomini sul muro perimetrale comune siano andate oltre i limiti consentiti dall'art 1102 cod civ si deve tenere conto anche di quei particolari diritti che trovano la loro tutela nelle norme sulle distanze legali pur dovendosi a questo fine avere riguardo alla peculiarita della fattispecie in relazione alla natura stessa del diritto condominiale ed alla struttura dell'edificio in condominio. (Conf 2695'69, mass n 342371).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)