Sez. 2, Sentenza n. 2695 del 19/07/1969 (Rv. 342371 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - RISPETTO TRA CONDOMINI DELLE DISTANZE, DELLE ALTRE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA E DELLE NORME DI BUON VICINATO - NORME SULLE DISTANZE LEGALI - APPLICABILITA - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - RISPETTO TRA CONDOMINI DELLE DISTANZE, DELLE ALTRE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA E DELLE NORME DI BUON VICINATO - NORME SULLE DISTANZE LEGALI - APPLICABILITA - LIMITI.*
Le norme sulle distanze legali sono applicabili anche nei rapporti fra condomini, tenendo pero sempre conto della peculiarita di ogni singola fattispecie in relazione alla struttura dell'edificio di cui si tratta ed alla natura del diritto condominiale. (V. 3797-68, massima n.337210 711-68, massima n.331939 570-66, massima n.321137).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)