Sez. 3, Sentenza n. 3004 del 13/11/1973 (Rv. 366700 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE - EFFICACIA REALE - SUSSISTENZA - CESSIONE PRO SOLVENDO - EFFICACIA REALE - SUSSISTENZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE - EFFICACIA REALE - SUSSISTENZA - CESSIONE PRO SOLVENDO - EFFICACIA REALE - SUSSISTENZA.*
La cessione del credito non si pone al di fuori della generale disciplina di cui all'art 1376 cod civ, posto che il suo effetto reale tipico (il trasferimento, cioe, della titolarita del credito) si produce in conseguenza del solo consenso dei contraenti; il che vale anche quando la cessione sia fatta pro solvendo, nel qual caso al momento della riscossione del credito e differito, non gia l'effetto traslativo della cessione, ma soltanto l'effetto liberatorio nei confronti del debitore ceduto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1376
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)