Sez. L, Sentenza n. 13870 del 18/06/2014 (Rv. 631620 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE | Impugnazione proposta per prima - Effetti sulle successive impugnazioni - Condizioni - Estinzione del giudizio proposto dall'appellante - Successiva impugnazione - Conversione in appello incidentale - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE
Il principio secondo cui l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni degli altri soccombenti e, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono carattere incidentale, ha carattere generale e si estende anche al processo del lavoro. Ne consegue che, qualora il giudizio proposto dall'appellante si sia estinto, non è ammissibile la conversione in appello incidentale dell'appello proposto successivamente dalla parte in via autonoma, trattandosi di esito che postula che il giudizio principale di appello sia ancora pendente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)