Sez. 5, Sentenza n. 2606 del 08/03/2000 (Rv. 534665 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE | Società per azioni a ristretta base familiare - Utili non contabilizzati - Distribuzione - Presunzione - Ammissibilità - Fattispecie relativa a società composta da soli tre soci fratelli tra loro.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE
In tema di redditi di capitale, non può escludersi l'idoneità della base azionaria ristretta e/o familiare a fondare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati (nella specie, la società aveva per soci soltanto tre fratelli).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)