Sez. L, Sentenza n. 4545 del 06/07/1983 (Rv. 429418 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - CARATTERE SPECIALE RISPETTO ALLA DISCIPLINA GENERALE DEI CONTRATTI SULLA IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE E RISPETTO ALLA DISCIPLINA LIMITATIVA DEL LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO - PRESUPPOSTI - ASSENZA CONTINUATIVA O ASSENZE SALTUARIE NEL TEMPO - EQUIPARAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - CARATTERE SPECIALE RISPETTO ALLA DISCIPLINA GENERALE DEI CONTRATTI SULLA IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE E RISPETTO ALLA DISCIPLINA LIMITATIVA DEL LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO - PRESUPPOSTI - ASSENZA CONTINUATIVA O ASSENZE SALTUARIE NEL TEMPO - EQUIPARAZIONE.*
L'art. 2110 cod. civ., prevedendo che, in caso di malattia del lavoratore, il recesso può essere esercitato dal datore di lavoro solo dopo il decorso del periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi o secondo equità, contiene una disposizione che deroga così alla disciplina generale dei contratti (art. 1256 secondo comma o 1464 cod. civ.), la quale consente il recesso del creditore che non abbia più interesse a conseguire la prestazione divenuta temporaneamente o parzialmente impossibile, come alla speciale disciplina limitativa del licenziamento risultante dalle leggi n. 604 del 1966 e 300 del 1970 e regola una particolare ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, condizionata al decorso del periodo suddetto ed operante sia nel caso di assenza continuativa del lavoratore, sia in quello di assenze che si ripetono saltuariamente nel tempo. (V 311/83, mass n 425117; (V 5054/81, mass n 415846; (V 2072/80, mass n 405725).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)