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Sez. L, Sentenza n. 2863 del 23/04/1986 (Rv. 445902 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445902-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle Disposizioni di un contratto collettivo postcorporativo (di diritto comune) è censurabile, in Sede di legittimità, solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata, sul punto, dalla S.C. - aveva ritenuto, confrontando con il primo comma dell'art. 2103 cod. civ. le Disposizioni degli artt. 9 e 37 del C.C.n.L. 1 luglio 1975 per il personale dipendente da imprese assicuratrici, che tali Disposizioni assicurano al lavoratore, che consegua il titolo di studio nel corso del rapporto, l'inquadramento nella qualifica superiore sia ai fini economici che ai fini dell'Esercizio delle mansioni corrispondenti a tale qualifica). (Conf 4202/85, mass n 441704; (Conf 2781/85, mass n 440554).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 01/07/1975 num. 9, Contr. Coll. 01/07/1975 num. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)