Sez. 6, Sentenza n. 343 del 14/02/1970 Ud. (dep. 27/03/1970) Rv. 114323 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER DISTRAZIONE - NOZIONE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER DISTRAZIONE - NOZIONE.*
La distrazione puo essere un fatto amministrativo lecito od illecito, ma per essere punibile a titolo di peculato occorre che avvenga a profitto proprio od altrui. Questo requisito non e soltanto un aspetto del dolo, ma e un elemento che sta appunto a delimitare in modo obbiettivo il concetto stesso di distrazione, completandone il senso. Non basta, insomma, che il denaro o la cosa siano distolti dalla loro originaria destinazione, ma occorre un'altra destinazione che, rivolta a profitto dell'agente o di un terzo, sia in tal modo incompatibile con la funzione originaria. Ed e appunto dalla stessa contrapposizione dei concetti di danno della pubblica amministrazione e di profitto privato (e quindi dalla delimitazione della nozione di profitto usata nell'art 314 del cod pen) che resta escluso il peculato ogni qualvolta al danno della pubblica amministrazione faccia riscontro un vantaggio per la stessa. (V 112339, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)