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Sez. 1, Sentenza n. 1749 del 25/01/2008 (Rv. 601373 - 01)

SICILIA - ORGANI DELLA REGIONE - GIUNTA REGIONALE - ASSESSORI | Assessore alla Sanità - Legittimazione ad agire per conto della gestione liquidatoria di una U.S.L. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601373-01

SICILIA - ORGANI DELLA REGIONE - GIUNTA REGIONALE - ASSESSORI

Nella Regione Sicilia, l'assessore alla sanità non è legittimato ad agire per conto della gestione liquidatoria di una U.S.L., dal momento che tali gestioni, succedute alle gestioni stralcio delle unità sanitarie locali, usufruiscono della soggettività dell'ente soppresso che si prolunga durante la fase liquidatoria e, pur essendo organi indiretti della regione, sono dotate di una propria autonomia funzionale, amministrativa e contabile, in quanto autonomi centri di interessi preposti alla riscossione dei residui attivi e al pagamento dei residui passivi e alla amministrazione e liquidazione e della situazione debitoria delle unità sanitarie locali alla data del 31 dicembre 1994. Tali gestioni, pur essendo prive di personalità giuridica, hanno una propria soggettività e capacità processuale, sia pur limitata alla loro attività gestoria, sicché la legittimazione proces-suale spetta soltanto ad esse, come a suo tempo spettava alle unità sanitarie locali.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 29/12/1962 num. 28 art. 3, Legge Reg. Sicilia 29/12/1962 num. 28 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)