Sez. 3, Sentenza n. 360 del 11/01/2005 (Rv. 579355 - 01)
SICILIA - ORGANI DELLA REGIONE - GIUNTA REGIONALE - ASSESSORI | Legittimazione processuale nelle materie di rispettiva competenza - Sussistenza - Condizioni - Successione "ex lege" del commissario liquidatore nei rapporti delle disciolte USL - Legittimazione esclusiva di tale organo - Configurabilità - Legittimazione (anche solo) concorrente dell'assessorato regionale - Esclusione - Fondamento.
SICILIA - ORGANI DELLA REGIONE - GIUNTA REGIONALE - ASSESSORI
Nella Regione Sicilia, l'attività amministrativa fa capo, con rilevanza esterna, ai singoli assessori, sicchè ciascuno di essi è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa a lui riferibile. Peraltro, a seguito della messa in liquidazione delle USL e del subingresso delle gestioni a stralcio in persona del commissario liquidatore, la legittimazione processuale ad agire e e contraddire dopo tale vicenda liquidatoria spetta, in via esclusiva, al commissario liquidatore e non all'assessorato regionale, avendo la legge 23 dicembre 1994, n.724 attuato una fattispecie di successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori già riferibili alle disciolte USL attraverso la creazione di apposite gestioni a stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle neocostituite ASL che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione stessa, con funzione di organo della medesima dotato di propria autonomia funzionale, amministrativa e contabile, senza che possa legittimamente ipotizzarsi una pari legittimazione, anche solo concorrente, della regione e, per essa, dell'assessore al ramo (nell'affermare il principio di diritto che precede, la Corte Cass. ha ulteriormente precisato che, esclusa ogni incompatibilità logica e giuridica tra organo e personalità - nel senso che l'organo di un ente, di regola parte rispetto al tutto, ben può essere munito di personalità giuridica - va a più forte ragione predicata la legittimità di un organo dotato, per esigenze connesse al perseguimento di un determinato fine dell'ente, di una sia pur limitata soggettività giuridica a rilevanza esterna).
Riferimenti normativi: Legge Cost. 26/02/1948 num. 2 art. 20, Legge Reg. Sicilia 29/12/1962 num. 28 art. 3, Legge Reg. Sicilia 29/12/1962 num. 28 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)