Sez. 2, Sentenza n. 20181 del 18/07/2025 (Rv. 675957-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" - DIRITTI SOGGETTIVI | Obbligo contenuto in previsione urbanistica e giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" - DIRITTI SOGGETTIVI
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ove due parti private contraddicano sul rispetto di un progetto stabilito da una convenzione urbanistica attuativa del Piano Regolatore Generale; in tale ipotesi, infatti, la violazione della convenzione è invocata unicamente per contestare un inadempimento privatistico produttivo di danno patrimoniale ed i diritti azionati riguardano la sfera giuridica di soggetti privati senza essere condizionati dal potere amministrativo, il cui esercizio non è posto in discussione e la cui cognizione sul vincolo conformativo del territorio ha mero carattere incidentale, costituendo uno dei parametri di valutazione ed accertamento dell'inadempimento e della responsabilità fatta valere.
Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 110 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)