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Sez. U - , Ordinanza n. 4235 del 21/02/2018 (Rv. 647163 - 02)

GIURISDIZIONE CIVILE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" - DIRITTI SOGGETTIVI | Obbligo contenuto in previsione urbanistica e giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647163-02

GIURISDIZIONE CIVILE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" - DIRITTI SOGGETTIVI

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ove le parti di un contratto di compravendita immobiliare contraddicano sull'adempimento dell'obbligazione assunta da una di esse al fine di realizzare un progetto stabilito da una convenzione urbanistica attuativa del Piano Regolatore Generale. In tale ipotesi, infatti, la violazione della convenzione è invocata unicamente per contestare un inadempimento privatistico produttivo di danno patrimoniale, ed i diritti azionati riguardano la sfera giuridica di soggetti privati e non sono condizionati dal potere amministrativo, il cui esercizio non è posto in discussione e la cui cognizione sul vincolo conformativo del territorio ha mero carattere incidentale, costituendo uno dei parametri di valutazione ed accertamento dell'inadempimento e della responsabilità fatta valere. (Fattispecie relativa a compravendita di terreno immobiliare con previsione, a carico di una parte, dell'obbligo di asservimento - poi rimasto inadempiuto - di alcune particelle, nell'ottica della realizzazione di un centro commerciale previsto della convenzione urbanistica).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 110 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)