Sez. 1 - , Ordinanza n. 19325 del 17/09/2020 (Rv. 658821 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE | Motivazione - Errore grossolano - Invalidità - Esclusione - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE
La presenza nel provvedimento giurisdizionale di un errore che con l'uso dell'ordinaria diligenza, per la sua intrinseca grossolanità, è immediatamente riconoscibile come mero errore materiale, non determina alcuna conseguenza in termini di nullità della motivazione. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il decreto della Corte d'appello che in un procedimento ex art. 337 c.c., nel disporre la conferma dell'affidamento del figlio minore al comune, dopo avere esaminato la domanda di affido esclusivo della madre, affermava in motivazione che "non sussistevano ragioni per escludere l'affido condiviso").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)