Sez. L, Sentenza n. 18877 del 10/12/2003 (Rv. 568769 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - IN GENERE | Data dell'udienza fissata per la riassunzione del giudizio - Errore materiale - Conseguenze - Nullità dell'atto - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - IN GENERE
Nel rito del lavoro, l'errata indicazione della data nel decreto di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio a seguito di riassunzione dopo l'interruzione(nella specie, l'anno indicato era il 20001 in luogo di 2001), non integra un'ipotesi di nullità dell'atto stesso tutte le volte in cui l'errore, consistendo all'evidenza in un mero refuso sia immediatamente riconoscibile, con minima diligenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)