Sez. U, Sentenza n. 3231 del 07/06/1979 (Rv. 399602 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - RECLAMO GERARCHICO - QUESTIONE DI PROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA IN RELAZIONE ALL'OBBLIGO DEL PREVIO RECLAMO - ATTINENZA ALLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - RECLAMO GERARCHICO - QUESTIONE DI PROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA IN RELAZIONE ALL'OBBLIGO DEL PREVIO RECLAMO - ATTINENZA ALLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Nelle controversie inerenti al rapporto di lavoro con il personale delle aziende ferrotranviarie, la questione della proponibilita dell'Azione giudiziaria, in relazione all'Obbligo del preventivo reclamo gerarchico di cui all'art 10 del RD 8 gennaio 1931 n 148 (modificato dall'articolo unico della legge 24 luglio 1957 n 633), non attiene alla giurisdizione, ne si pone in funzione di essa, e, pertanto, non e deducibile in Sede di regolamento di giurisdizione. (V 709/76, mass n 379355).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)