Sez. U, Sentenza n. 709 del 03/03/1976 (Rv. 379355 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUESTIONI DEDUCIBILI - QUESTIONI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE - NECESSITA - LIMITI - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - DEDUCIBILITA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUESTIONI DEDUCIBILI - QUESTIONI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE - NECESSITA - LIMITI - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - DEDUCIBILITA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE.*
In Sede di regolamento preventivo di giurisdizione non possono essere trattate questioni diverse da quelle che attengono alla giurisdizione, o che sono in funzione di questa, con la sola eccezione di quelle concernenti la regolarita della Costituzione del rapporto processuale; in detta Sede, pertanto, rimane preclusa ogni indagine e decisione sull'eventuale sopravvenuta cessazione della materia del contendere. (V 2714/74, mass n 371167; (V 312/73, mass n 362214).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)