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Sez. L, Sentenza n. 19225 del 21/09/2011 (Rv. 618947 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Domanda giudiziale in materia di prestazioni previdenziali - Indennità di maternità - Termine di decadenza - Disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 384 del 1992 conv. in l. n. 438 del 1992 - Decorrenza dalla mancata proposizione di tempestivo ricorso amministrativo avverso il silenzio rifiuto - Sussistenza - Rigetto del ricorso amministrativo tardivamente proposto - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618947-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, quale l'indennità di maternità, il termine quinquennale, previsto dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, anteriormente alla modifica di cui all'art. 4 del decreto-legge 19 settembre 1992 n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992 n. 438, decorre dalla mancata proposizione di tempestivo ricorso all'istituto previdenziale successivo alla formazione del silenzio rifiuto, senza che rilevi l'intervenuta decisione sull'impugnativa tardivamente avanzata in sede amministrativa, trattandosi di decadenza di ordine pubblico.

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)