Sez. L, Sentenza n. 7148 del 17/03/2008 (Rv. 602434 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Domanda giudiziale in materia di prestazioni previdenziali - Decadenza - Decorrenza del termine - Tardivi provvedimenti di rigetto nel merito da parte dell'istituto previdenziale - Ininfluenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
In tema di indennità di disoccupazione, la decadenza dalla proposizione della domanda giudiziale, di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, è decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, sicché resta preclusa la possibilità per le parti di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale. Ne consegue che la decisione del ricorso tardivamente presentato, ancorché imposta dall'art. 8 della legge n. 533 del 1973, non impedisce il decorso del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2968, Cod. Civ. art. 2969, Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)