Sez. 5 - , Sentenza n. 27099 del 23/10/2019 (Rv. 655803 - 02)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Consumatore finale - Imposte addizionali energia elettrica - Recupero dell’imposta - Azione di indebito nei confronti del fornitore - Sussistenza - Istanza nei confronti dell’Amministrazione finanziaria - Condizioni e limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
Il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 56, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 16 com. 3, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 53 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 118 art. 9 com. 2, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6, Legge 27/01/1989 num. 20, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 com. 2 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)