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Sez. 5, Sentenza n. 19618 del 01/10/2015 (Rv. 636850 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Accisa armonizzata - Rimborso - Avvenuta traslazione del tributo - Arricchimento dell'operatore in conseguenza del rimborso - Fatti impeditivi del diritto - Conseguenze - Onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria.
Stato
decisa il 2015-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636850-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

In tema di richiesta di rimborso di un'accisa armonizzata, incombe sull'Amministrazione finanziaria che contesti il relativo diritto l'onere di provare sia l'avvenuta traslazione del tributo (per fattispecie anteriori al 3 marzo 2007 - data di entrata in vigore della l. n. 13 del 2007 - anche tramite presunzioni aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.) sia l'esistenza di un effettivo arricchimento a vantaggio dell'operatore in conseguenza del rimborso, trattandosi di fatti impeditivi e non costitutivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14, Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 art. 1, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 com. 2 CORTE COST., Legge 06/02/2007 num. 13 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)