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Sez. 6, Sentenza n. 97 del 18/01/1995 Cc. (dep. 21/02/1995) Rv. 200895 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere | Mancanza di trasmissione di tutti gli atti nei quali si fonda l'ordinanza genetica della cautela - Decisione fondata sugli elementi di prova valutati dal giudice che ha adottato la misura e non trasmessi al giudice del riesame - Illegittimità - Sussistenza - Nullità a regime intermedio - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200895-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere

In tema di riesame "de libertate" il tribunale, mentre è tenuto a pronunciare la sua decisione pur in mancanza degli atti sui quali si fonda l'ordinanza genetica della custodia, non può però recepire acriticamente il materiale probatorio quale risulta dal provvedimento impugnato nonostante la mancata trasmissione degli atti altrimenti vulnerandosi, non soltanto il diritto di difesa, impossibilitata ad esercitare qualsivoglia controllo sugli elementi posti a base della misura, ma anche il principio del doppio grado di giurisdizione, restando preclusa quella "revisio prioris instantiae" che qualifica il riesame quale mezzo di impugnazione non devolutivo. Con conseguente nullità di tipo "intermedio" dell'ordinanza del giudice del riesame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)