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Sez. 3, Sentenza n. 1577 del 01/06/1974 (Rv. 369748 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369748-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

E riservata al giudice di merito la valutazione della Rilevanza dei mezzi di prova proposti dalle parti; valutazione, questa, che e insindacabile in Sede di legittimita, quando sia adeguatamente motivata, anche per implicito. (V 3416'73, mass n 367388).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)