Sez. 3, Sentenza n. 1577 del 01/06/1974 (Rv. 369748 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
E riservata al giudice di merito la valutazione della Rilevanza dei mezzi di prova proposti dalle parti; valutazione, questa, che e insindacabile in Sede di legittimita, quando sia adeguatamente motivata, anche per implicito. (V 3416'73, mass n 367388).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)