Sez. 1, Sentenza n. 3809 del 21/04/1994 (Rv. 486320 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Citazione di appello - Motivi - Specificità | Valutazione - Criteri - Eccezione disattesa dal giudice di primo grado - Riproposizione - Esame e critica della motivazione del rigetto - Omissione - Conseguenze.
Impugnazioni civili - Appello - Citazione di appello - Motivi - Specificità
La specificità dei motivi di appello, di cui all'art. 342 cod. proc. civ., dev'essere valutata in base all'imprescindibile raffronto tra le ragioni della doglianza esposte nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado e quelle che nella sentenza sorreggono il punto oggetto dell'impugnazione, con la conseguenza che non è ammissibile l'appello con cui la parte, nel riproporre un'eccezione disattesa dal giudice di primo grado, non prenda in esame la motivazione del rigetto e non ne fornisca adeguata critica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)