Sez. 1, Sentenza n. 1599 del 21/02/1997 (Rv. 502591 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Portata - Contrapposizione alle argomentazioni contenute in sentenza, di argomentazioni confutative - Necessità - Impugnazione in toto della sentenza - Fattore esonerante - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
Nel giudizio di appello - che non è un "iudicium novum" - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi. Tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono; ragion per cui, alla parte volitiva dell'appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che l'atto d'appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua intierezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)