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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21253 del 14/10/2011 (Rv. 620004 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE | Eccezione di incompetenza territoriale - Onere del convenuto - Portata - Società per azioni convenuta - Onere di indicazione di tutti i fori alternativi possibili e di relativa prova - Necessità - Società assicuratrice convenuta quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - Deroga ai predetti oneri - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620004-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE

In tema di competenza territoriale derogabile, la parte che sollevi l'eccezione di incompetenza è tenuta a dimostrare che la stessa sia fondata con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui si contesti la competenza, sicché, ove sia convenuta una società per azioni, per negare la competenza in relazione al luogo di residenza del convenuto, ai sensi dell'art. 19 cod. proc. civ., la società deve provare non solo che la propria sede principale si trovi altrove, ma anche che essa non abbia alcuna sede secondaria, né alcuno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito. Né tale regola subisce deroghe nel caso in cui sia convenuta in giudizio una società assicuratrice quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 285, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 286

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)