Sez. 1, Sentenza n. 5176 del 28/11/1989 (Rv. 464369 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO) - COMPETENZA PER TERRITORIO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO) - COMPETENZA PER TERRITORIO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
La Competenza per territorio del tribunale ai sensi dell'art. 9 legge fall., va individuata con riferimento al luogo in cui ha Sede l'impresa nel momento del deposito in cancelleria del ricorso del creditore istante (e prima della sua comunicazione alla controparte), stante l'idoneità di tale deposito a dare inizio alla procedura fallimentare, in ragione dell'ufficiosità del successivo suo impulso; mentre non hanno Rilevanza, per il principio della perpetuatio iurisdictionis, gli eventuali trasferimenti di Sede successivi a tale momento. (Conf 4054/86, (Conf 1415/83).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)