Sez. 1, Sentenza n. 7798 del 18/07/1995 (Rv. 493320 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Individuazione - Criteri - Sede principale o effettiva dell'impresa - Spostamento successivo all'istanza di fallimento - Irrilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Ai fini della competenza territoriale a decidere sul fallimento, la sede principale, o effettiva, dell'impresa deve essere individuata alla data di presentazione (deposito in cancelleria) dell'istanza di fallimento, ovvero, in caso di procedimento di ufficio, alla data del provvedimento con cui si dispone la comparizione del debitore in camera di consiglio, con la conseguenza che, in base al principio della "perpetuatio iurisdictionis", diviene irrilevante ogni successivo spostamento di sede.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)