Sez. 2, Sentenza n. 5699 del 21/10/1997 Cc. (dep. 21/11/1997) Rv. 209028 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Custodia cautelare in carcere - Indicazione delle specifiche ragioni per cui non possono essere applicati gli arresti domiciliari - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
In tema di misure cautelari, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari per quanto specificamente riguarda le esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. può essere ritenuta soltanto quando elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto indichino quest'ultimo come propenso all'inosservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio a fini criminosi, perseguiti ad ogni costo, in violazione delle cautele impostegli. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la specificità delle ragioni giustificatrici della misura cautelare carceraria si impone a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 8 agosto 1995 n. 332 al terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen., con cui è stata sottolineata la funzione residuale e quasi eccezionale di detta misura)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)