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Sez. U, Sentenza n. 5720 del 12/06/1990 (Rv. 467689 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ISTITUTO DI STUDI EUROPEI ALCIDE DE GASPERI - ENTE PRIVATO - CONTROVERSIA DI LAVORO CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1990-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467689-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ISTITUTO DI STUDI EUROPEI ALCIDE DE GASPERI - ENTE PRIVATO - CONTROVERSIA DI LAVORO CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

La circostanza che una persona giuridica privata svolga, ancorché con controlli di tipo pubblicistico, compiti ed attività diretti - come la gestione di scuole o l'Esercizio di attività didattica e scientifica - al soddisfacimento di fini propri dello stato e di altri enti pubblici non è di per sè sufficiente per attribuire natura pubblicistica alla persona giuridica stessa. Pertanto, la personalità giuridica di diritto privato, propria dell'istituto di studi europei alcide de gasperi alla stregua del relativo statuto e del d.P.R. 29 aprile 1956 n. 492, che espressamente richiama l'art. 12 cod. civ., non viene meno per il fatto che tale istituto sia sottoposto a vigilanza del ministero della pubblica istruzione ed espleti corsi di perfezionamento scientifico, peraltro non equiparabili all'attività universitaria, con l'ulteriore conseguenza che le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti dell'istituto medesimo, atteso il carattere privatistico di tali rapporti, restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. (V 314/87, mass n 450067; (V 2266/86, mass n 458073).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., DPR 29/04/1956 num. 492, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)