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Sez. U, Sentenza n. 314 del 16/01/1987 (Rv. 450067 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI DI SCUOLA GESTITI DA ENTE O ASSOCIAZIONE PRIVATA - NATURA PRIVATISTICA - CONTROLLI DI TIPO PUBBLICISTICO SULL'ENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450067-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI DI SCUOLA GESTITI DA ENTE O ASSOCIAZIONE PRIVATA - NATURA PRIVATISTICA - CONTROLLI DI TIPO PUBBLICISTICO SULL'ENTE - IRRILEVANZA.*

La gestione di una scuola da parte di un ente od associazione privata (nella specie, ente nazionale per l'istruzione professionale nel Mezzogiorno d'Italia), ancorché implichi controlli di tipo pubblicistico, in relazione agli interessi generali coinvolti dalla attività d'istruzione, non incide di per sè sulla natura dell'ente od associazione medesima, né quindi sul carattere privatistico del rapporto di lavoro con i dipendenti, che resta pertanto devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario. (V 5364/84, mass n 437075).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)