Sez. 1, Sentenza n. 6676 del 18/12/1995 Cc. (dep. 02/02/1996) Rv. 203516 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Concreto pericolo di fuga - Desumibilità attraverso elementi oggettivi - Ragionevole probabilità.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari
In tema di misure cautelari personali, il concreto pericolo di fuga, previsto come esigenza che autorizza l'applicazione di una misura cautelare personale, va desunto da elementi oggettivi che, potendo ragionevolmente costituire spinta a determinare l'evento temuto che si vuol evitare, consentono di ritenere che esso possa verificarsi. Tale evento, dunque, deve essere reale e se ne deve ravvisare la ragionevole probabilità (che non è quindi semplice possibilità ma neppure certezza). Esso non è ancorato all'intensità particolarmente elevata, ma alla concretezza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)