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Sez. 6, Sentenza n. 2840 del 08/01/2007 Cc. (dep. 25/01/2007) Rv. 235554 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Pericolo di fuga - Valutazione - Elementi sintomatici - Idoneità - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235554-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE

In tema di misure coercitive disposte in via provvisoria nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, la sussistenza del pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale a fini estradizionali, può essere motivata in base a circostanze sintomatiche, ma che tuttavia devono essere specifiche e rivelatrici di una vera propensione e di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte dell'estradando. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di custodia in carcere della persona richiesta in estradizione, nella quale il pericolo di fuga era stato desunto dalla sola circostanza che costui aveva dichiarato di non volere in alcun modo acconsentire alla sua consegna, perché le condizioni carcerarie nello Stato istante erano particolarmente dure).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)