Sez. 6, Sentenza n. 5576 del 26/03/1998 Ud. (dep. 13/05/1998) Rv. 210483 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE | Commesso dal commissario liquidatore su somme di denaro provenienti dall'attivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa - Asserita finalità di autoliquidazione di acconti sul compenso finale - Causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto - Configurabilità - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE
Il commissario liquidatore chiamato a rispondere, nella sua qualità di pubblico ufficiale (art.199 del R.D.16 marzo 1942 n.267), del reato di peculato, per essersi appropriato di somme di denaro provenienti dall'attivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non può validamente invocare a proprio favore la causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto (art.51 cod.pen.), sull'assunto di essersi soltanto "autoliquidato"degli acconti sul compenso finale a lui dovuto ai sensi dell'art.213 del R.D. n. 267/42, non avendo egli un diritto soggettivo alla percezione di tali acconti, i quali possono essergli soltanto discrezionalmente accordati dal tribunale, in applicazione analogica dell'art.39 del medesimo R.D. n. 267/42.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 213 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 213 CORTE COST., Legge Falliment. art. 199, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 199
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)