Sez. 6 - , Sentenza n. 1865 del 29/09/2020 Ud. (dep. 18/01/2021) Rv. 280343 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE | Amministrazione straordinaria – Commissario che si liquidi il compenso per attività svolte – Reato – Sussistenza – Esistenza del credito – Irrilevanza – Ragioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE
Integra il reato di peculato la condotta del commissario di una società in amministrazione straordinaria che si liquidi il compenso per l'attività svolta, appropriandosi di somme gestite per ragione del suo ufficio, essendo irrilevante l'esistenza di crediti nei confronti della procedura, in quanto non è sufficiente la pretesa sussistenza di un diritto per poterlo esercitare in modi non consentiti dalla legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nella disciplina dell'amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, il compenso spettante al commissario viene liquidato dal Ministro dopo il deposito del bilancio finale e del rendiconto di gestione, non essendo prevista la possibilità di percepire acconti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)