Sez. 3, Sentenza n. 4497 del 28/07/1984 (Rv. 436397 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - SUBAFFITTO, CESSIONE E SUBCONCESSIONE - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 1 D.L.L. N. 156 DEL 1945 - DIVIETO A PENA DI NULLITÀ, DI OGNI FORMA DI CONTRATTO DI SUBCONCESSIONE DI FONDI RUSTICI - EFFETTI E CONSEGUENZE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - SUBAFFITTO, CESSIONE E SUBCONCESSIONE - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 1 D.L.L. N. 156 DEL 1945 - DIVIETO A PENA DI NULLITÀ, DI OGNI FORMA DI CONTRATTO DI SUBCONCESSIONE DI FONDI RUSTICI - EFFETTI E CONSEGUENZE.*
L'art. 1 del d.l.l. 5 aprile 1945 n. 156, vietando a pena di nullità ogni Forma di contratto di cessione di affitto, di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici, ha tacitamente abrogato, per incompatibilità, l'art. 1649 cod. civ. il quale considerava il subaffitto come locazione diretta tra il nuovo affittuario e il locatore per il caso in cui questi avesse consentito il subaffitto. Conseguentemente, nella disciplina di cui al richiamato d.l.l., che ha natura di norma di ordine pubblico, non assume rilievo detto consenso ed il subaffitto resta colpito da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in qualunque stato e grado del giudizio. (V 4884/83, mass n 429772).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1649, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)