Sez. 3, Sentenza n. 4884 del 15/07/1983 (Rv. 429772 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - SUBAFFITTO, CESSIONE E SUBCONCESSIONE - DIVIETO EX ART. 1 DEL D. LGS. LGT. N. 156/1945 E CONSEGUENTE NULLITÀ - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - SUBAFFITTO, CESSIONE E SUBCONCESSIONE - DIVIETO EX ART. 1 DEL D. LGS. LGT. N. 156/1945 E CONSEGUENTE NULLITÀ - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
L'art. 1 del d. lgs. Lgt. 5 aprile 1945 n. 156 (tacitamente abrogativo dell'art. 1649 cod. civ.) - il quale colpisce di nullità "ogni Forma di contratto di cessione di affitto, di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici" - attinendo all'ordine pubblico (con conseguente irrilevanza del consenso prestato dal proprietario del fondo ad un tale contratto), configura una nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in qualunque stato e grado del giudizio, ed opera per qualsiasi contratto d'affitto, pure se non soggetto a proroga legale. (V 770/65, mass n 311473).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1649, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 156 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)