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Sez. 3, Sentenza n. 3622 del 17/02/2014 (Rv. 630035 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) | Assicurazioni - Clausola "claims made" - Validità ed efficacia - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630035-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO)

Nei contratti di assicurazione della responsabilità civile l'estensione della copertura alle responsabilità dell'assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto (cosiddetta clausola "claims made") non fa venire meno l'alea e, con essa, la validità del contratto, se al momento della stuipula le parti (e, in specie, l'assicurato) ignoravano l'esistenza di questi fatti, potendosi, in caso contrario, opporre la responsabilità del contraente ex artt. 1892 e 1893 cod. civ. per le dichiarazioni inesatte o reticenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1893, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)