Sez. 5, Sentenza n. 9204 del 16/11/2006 Cc. (dep. 05/03/2007) Rv. 235824 - 01
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - IN GENERE | Opposizione della persona offesa - Mancato accoglimento - Impugnabilità per vizio di motivazione - Esclusione.
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - IN GENERE
Il decreto di archiviazione pronunciato dal giudice di pace in presenza di opposizione avanzata dalla persona offesa non è impugnabile per vizio di motivazione in ordine alle ragioni del mancato accoglimento di detta opposizione, non potendo, in siffatta ipotesi, operare il diverso principio affermato con riguardo alla disciplina dettata, per il procedimento ordinario, dall'art. 410 cod.proc.pen., dal momento che, nell'ambito di tale disciplina, la sindacabilità per vizio di motivazione della ritenuta inammissibilità dell'opposizione è funzionale unicamente all'eventuale instaurazione della procedura camerale, non prevista, invece, nel procedimento davanti al giudice di pace.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)