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Sez. U, Sentenza n. 2 del 14/02/1996 Cc. (dep. 15/03/1996) Rv. 204132 - 01

Impugnazioni - Provvedimenti impugnabili - In genere | Decreto del g.i.p. che dichiara l'inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione - Difetto di motivazione - Ricorribilità per cassazione - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204132-01

Impugnazioni - Provvedimenti impugnabili - In genere

È impugnabile mediante ricorso per cassazione il decreto di archiviazione carente di motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen.; l'arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica infatti il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto all'ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale, sicché il predetto vizio del provvedimento è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità contemplate dall'art.409, sesto comma, ed ai casi di ricorso indicati nell'art. 606, lett. c), del codice di procedura penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)