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Sez. 1, Sentenza n. 430 del 14/01/1995 (Rv. 489699 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE | Imprese artigiane, società e cooperative di produzione e di lavoro - Crediti per compenso di appalto d'opera - Privilegio ex art. 2751 bis cod. civ. - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489699-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE

Il privilegio generale sui mobili, accordato dall'art. 2751 bis, n. 5, cod. civ. (introdotto dalla legge n. 426 del 1975), ai crediti delle imprese artigiane, o delle società od enti cooperativi di produzione o di lavoro, per i "corrispettivi dei servizi prestati", oltre che per i corrispettivi della vendita di manufatti, non è operante con riguardo al credito per compenso di appalto d'opera, tenuto conto della riferibilità dei predetti corrispettivi di servizi ai soli rapporti caratterizzati in modo prevalente dall'espletamento di attività lavorativa, nonché dalla portata eccezionale delle norme che prevedono privilegi, ostativa ad una loro interpretazione analogica. La valutazione del giudice di merito circa la sussistenza nel caso concreto della prevalenza, o meno, dell'attività lavorativa si risolva in un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Legge 29/07/1975 num. 426 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)