diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 15436 del 03/06/2024 (Rv. 671246-02)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Mancato esercizio del potere di accertamento all'esito delle attività di verifica e controllo - Atto conclusivo del procedimento - Assenza - Successivo avviso di accertamento in esito ad ulteriore verifica - Nuovi elementi rispetto alla prima verifica – Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671246-02

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

Le attività di verifica e di controllo documentale rimaste al mero stadio di attività istruttoria e non sfociate in un atto di accertamento, sono "ex se" insuscettibili di assurgere ad una stabilità impediente un'ulteriore verifica, con successiva diversa valutazione esitante in un avviso di accertamento, la cui validità non è per l'effetto condizionata dall'emersione di "nuovi elementi", poiché richiesti dagli artt. 43, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, unicamente nella diversa ipotesi di integrazione o modifica in aumento, mediante nuovo avviso, di un accertamento già compiuto.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1973 num. 633 art. 57 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)