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Sez. 3, Sentenza n. 2768 del 11/10/1974 (Rv. 371222 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PRECETTO DI PAGAMENTO - SOGGETTO LEGITTIMATO ALLA INTIMAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371222-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PRECETTO DI PAGAMENTO - SOGGETTO LEGITTIMATO ALLA INTIMAZIONE.*

Il titolo esecutivo per il pagamento dell'importo delle spese e degli onorari dei quali il giudice abbia disposto la distrazione a favore del difensore si costituisce sin dall'origine a favore del distrattario, il quale soltanto e, quindi, legittimato ad intimare al soccombente il precetto di pagamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)