Sez. 1, Sentenza n. 19639 del 07/10/2005 (Rv. 583531 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Errore di calcolo o materiale - Nozione - Rimedio - Ricorso per cassazione - Esclusione - Procedura di correzione ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ. - Esperibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
L'errore di calcolo aritmetico determinato da erronea applicazione delle regole matematiche, ma sulla base di presupposti numerici non contestati e da ritenersi esatti, è emendabile con l'apposita procedura di cui all'art. 287 cod. proc. civ., e non a mezzo del ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)