Sez. 3 - , Sentenza n. 49719 del 25/09/2019 Ud. (dep. 06/12/2019) Rv. 277469 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Soggetto responsabile - Coniuge - Criteri per l’accollo della responsabilità - Individuazione.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di reati edilizi, la responsabilità di un coniuge per il fatto materialmente commesso dall'altro deve essere fondata su elementi oggettivi come il comune interesse all'edificazione, l'adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni, l'acquiescenza prestata all'esecuzione dell'intervento edilizio, la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori, l'espletamento di attività di controllo sull'esecuzione delle opere, la presentazione di istanze concernenti l'immobile o l'esecuzione di qualsiasi altra attività indicativa di una partecipazione alla costruzione illecita.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)