Sez. 3, Sentenza n. 25669 del 30/05/2012 Ud. (dep. 03/07/2012) Rv. 253065 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Comproprietario - Responsabilità penale - Configurabilità - Condizioni.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario o comproprietario, non formalmente committente delle opere abusive, può dedursi da indizi quali la piena disponibilità della superficie edificata, l'interesse alla trasformazione del territorio, i rapporti di parentela o affinità con l'esecutore del manufatto, la presenza e la vigilanza durante lo svolgimento dei lavori, il deposito di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria, la fruizione dell'immobile secondo le norme civilistiche sull'accessione nonché tutti quei comportamenti (positivi o negativi) da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione anche morale alla realizzazione del fabbricato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)