Sez. 4, Sentenza n. 3506 del 18/12/1997 Cc. (dep. 25/02/1998) Rv. 210399 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Archiviazione - Opposizione della persona offesa - Udienza in camera di consiglio - Necessità - Esclusione - Contraddittorio cartolare - Sufficienza.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
Attesa la maggior semplicità e speditezza del giudizio pretorile, le esigenze del contraddittorio in relazione alla decisione di archiviazione sono soddisfatte anche senza lo svolgimento di una udienza in camera di consiglio, ma soltanto in base ad un contraddittorio meramente cartolare, facultando cioè la persona offesa a formulare le proprie richieste per iscritto e facendo obbligo al gip di valutarle adeguatamente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 554 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 549 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 271 art. 156 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)