diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 24 del 09/06/1995 Cc. (dep. 03/07/1995) Rv. 201382 - 01

Procedimento pretorile - Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - In genere | Richiesta di archiviazione del P.M. - Opposizione della parte offesa - Obbligo del G.I.P. di fissare l'udienza in camera di consiglio - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201382-01

Procedimento pretorile - Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - In genere

Qualora il pubblico ministero presso la Pretura circondariale abbia formulato richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari, quest'ultimo, in caso di opposizione a tale richiesta della persona offesa dal reato, non ha l'obbligo di fissare, come è previsto nel procedimento dinanzi al G.I.P. presso il Tribunale, l'udienza in camera di consiglio, ma può decidere con ordinanza "de plano", in base ad un contraddittorio meramente cartolare, in coerenza col principio di semplificazione del procedimento pretorile. (Vedi Corte Cost. 25 marzo 1993 n. 123 e 130).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 554 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)