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Sez. 1, Sentenza n. 6693 del 22/02/1979 Ud. (dep. 20/07/1979) Rv. 142629 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA CON TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1979-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142629-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA CON TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZE.*

Il criterio distintivo tra il delitto di estorsione e quello di truffa per incusso timore di un pericolo immaginario - che presentano quale caratteristica comune la prospettazione alla persona offesa del pericolo di un danno - risiede non tanto nell'enunciazione che nell'estorsione il mezzo per ottenere il consenso, viziato, del soggetto passivo e la minaccia o la violenza e nella truffa, invece, induzione in errore mediante artifici e raggiri, quanto, piuttosto, nella diversa fonte da cui proviene la produzione del male rappresentato al soggetto passivo, nella diversita del modo col quale viene suscitato in questi il timore del danno e, cioe, della particolare posizione dell'agente rispetto allo stato d'animo del soggetto passivo, nel senso che si ha estorsione ove il danno sia minacciato come una possibilita concreta dipendente direttamente o mediatamente, in tutto o in parte, dallo stesso agente, ed invece si ha la truffa aggravata se l'eventuale produzione del male minacciato non dipende neppure in parte dall'agente che resta del tutto estraneo a tale ipotetica produzione, erroneamente temuta dal soggetto passivo tratto in inganno.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)