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Sez. 3, Sentenza n. 1427 del 20/02/1999 (Rv. 523421 - 01)

FIDEJUSSIONE - LIMITI - IN GENERE | Scadenza della fideiussione anteriore a quella dell'obbligazione principale - Maggiore onerosità - Configurabilità - Nullità della clausola - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523421-01

FIDEJUSSIONE - LIMITI - IN GENERE

La previsione per l'obbligazione fideiussoria di una scadenza anteriore a quella dell'obbligazione principale concretizza l'ipotesi di cui all'art. 1941, terzo comma, cod. civ., sotto il profilo della maggiore onerosità delle condizioni a cui è sottoposta la fideiussione, e comporta la nullità della clausola relativa all'anticipazione della scadenza dell'obbligazione fideiussoria. (Nella specie in sede di contratto definitivo, stipulato dopo che era già stata prestata la fideiussione, era stata posticipata la data dell'adempimento rispetto a quanto previsto nel contratto preliminare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1941 com. 3, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)