Sez. L, Sentenza n. 9663 del 17/09/1991 (Rv. 473881 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Effetti - In genere | Credito di lavoro insorto prima dell'ammissione del datore di lavoro al concordato - Domanda di rivalutazione per il periodo successivo all'apertura della procedura - Ammissibilità dopo l'omologazione e l'adempimento - Esclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Effetti - In genere
Con riguardo a credito di lavoro insorto prima dell'ammissione del datore di lavoro al concordato preventivo, la domanda di riconoscimento della rivalutazione, per il periodo successivo alla data di apertura di detta procedura (rivalutazione spettante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 300 del 1986, dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 59 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, richiamato dall'art. 169), non può trovare ingresso dopo che il concordato medesimo sia stato omologato ed adempiuto con le modalità fissate nella relativa pronuncia, implicando ciò l'esaurimento del rapporto, con liberazione del debitore per la parte dell'obbligazione oggetto della falcidia concordataria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 59 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 169 CORTE COST., Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)